Art. 13.
(Esecuzione della sentenza e riparto
del risarcimento).

      1. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale.
      2. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per la materiale esecuzione della sentenza.
      3. Il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      4. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

 

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